IL DOCENTE DI SOSTEGNO
IL MODELLO PEDAGOGICO DELLA SCUOLA ITALIANA, GIUDICATO IN TUTTO IL MONDO COME IL PIÙ AVANZATO, È STATO CARATTERIZZATO DA UNA SERIE DI NORMATIVE; PARTENDO DAL CONCETTO DI “INTEGRAZIONE SCOLASTICA” DELLE PERSONE CON DISABILITÀ, LA LEGISLAZIONE ITALIANA OGGI PARLA DI “INCLUSIONE” DEI B.E.S.
L’ ORARIO DEL DOCENTE DI SOSTEGNO È UGUALE A QUELLO DEI DOCENTI DELL’ORDINE DI SCUOLA DI SERVIZIO:
- SCUOLA DELL’INFANZIA: 25 ORE SETTIMANALI
- SCUOLA PRIMARIA: 22 ORE SETTIMANALI + 2 DI PROGRAMMAZIONE SETTIMANALI
- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO: 18 ORE SETTIMANALI
LA DISTRIBUZIONE INTERNA DELL’ORARIO VA CONCORDATA CON I COLLEGHI E APPROVATA DAL CONSIGLIO DI CLASSE O INTERCLASSE. L’ORARIO DEVE ESSERE SEMPRE BEN VISIBILE E QUALSIASI VARIAZIONE DI ORARIO DEVE ESSERE SEMPRE CONCORDATA CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO O CON I SUOI COLLABORATORI O CON IL REFERENTE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ E COMUNICATA TEMPESTIVAMENTE PER ISCRITTO CON INDICAZIONE DEL PERIODO, DELL’ORARIO VECCHIO E DELL’ORARIO NUOVO.
Il Docente di Sostegno:
- È UNA FIGURA PROFESSIONALE E SPECIALIZZATA, RIFERIMENTO SPECIFICO PER LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE E LA VERIFICA DEGLI INTERVENTI IDONEI AD AFFRONTARE POSITIVAMENTE LE SITUAZIONI DI DISABILITÀ PRESENTI NELLA CLASSE.
- E’ UN FACILITATORE DELL’APPRENDIMENTO, CON COMPETENZE PEDAGOGICO-DIDATTICHE E RELAZIONALI, POICHÉ ACCOGLIE L’ALTRO ATTRAVERSO LA MEDIAZIONE E LA COLLABORAZIONE.
- È UN RIDUTTORE DI COMPLESSITÀ E QUINDI DEVE ESSERE UN COSTRUTTORE DI TRAME, DI RETI TRA GLI ALUNNI DELLA CLASSE, TRA I DOCENTI, TRA I GENITORI E GLI ENTI ESTERNI; SCOPO DEL DOCENTE DI SOSTEGNO È PROMUOVERE E FAVORIRE LA CULTURA DELL’INCLUSIONE.
- È ASSEGNATO ALLA SCUOLA PER INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI DI NATURA INTEGRATIVA IN FAVORE DELLA GENERALITÀ DEGLI ALUNNI ED IN PARTICOLARE PER COLORO CHE PRESENTANO SPECIFICHE DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO
- ASSUME LA CONTITOLARITÀ DELLE CLASSI IN CUI OPERA, PARTECIPA ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA E ALL’ELABORAZIONE E VERIFICA DELLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI CONSIGLI DI INTERCLASSE, DI CLASSE E DEI COLLEGI DEI DOCENTI, oltre che AGLI INCONTRI CON I GENITORI.
- CREA LE CONDIZIONI PER LA PIENA ESPRESSIONE DELL’IDENTITÀ E DELLE CAPACITÀ DELL’ALUNNO CON DISABILITÀ
- SVOLGE IL RUOLO DI “SUPPORTO”: EVIDENZIANDO AI COLLEGHI STESSI I NODI METODOLOGICI E DIDATTICO-DISCIPLINARI UTILI PER L’AZIONE DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI HANDICAP
- SUGGERISCE PERCORSI DI APPRENDIMENTO, RISORSE, AUSILI, SUSSIDI E TUTTO QUELLO CHE PUÒ ESSERE UTILE A RIDURRE I LIMITI E GLI OSTACOLI INCONTRATI
- COORDINA IL PROGETTO DI INTEGRAZIONE ATTRAVERSO: - MOMENTI DI IMPEGNO DIRETTO CON L’ALUNNO CON DISABILITÀ - MOMENTI DI COLLABORAZIONE CON I COLLEGHI - MOMENTI DI OSSERVAZIONE, DOCUMENTAZIONE E RIFLESSIONE SUL LAVORO
- GESTISCE I RAPPORTI CON LA FAMIGLIA, CERCANDO DI ATTIVARE LE RISORSE DELLA FAMIGLIA, PER UNA COLLABORAZIONE E CONDIVISIONE DI OBIETTIVI EDUCATIVI E STRATEGIE
- CURA I CONTATTI CON TUTTE LE ISTITUZIONI COINVOLTE NELLA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO EDUCATIVO CHE CONSIDERI L’ALUNNO NELLA SUA GLOBALITÀ, IN PARTICOLARE CON L’ENTE PUBBLICO, L’AZIENDA ASUR, I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E LE REALTÀ CULTURALI, RICREATIVE, SPORTIVE DEL TERRITORIO.
- CURA I RAPPORTI CON ALTRE SCUOLE, PER LA COSTRUZIONE DI PERCORSI DI CONTINUITÀ EDUCATIVA IN FASE DI PASSAGGIO, PREVEDENDO FORME DI CONSULTAZIONE TRA INSEGNANTI E PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI, NELL’AMBITO DI FORME DI COLLABORAZIONE IN RETE, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO SULL’AUTONOMIA SCOLASTICA
- SA RICONOSCERE, GESTIRE, CONTENERE E/O RISOLVERE LE DIFFICOLTÀ DI INSEGNAMENTO CHE LE DIVERSITÀ COMPORTANO
- È “ASSEGNATO ALLA CLASSE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO”, NEL SENSO CHE OLTRE A INTERVENIRE SULLA BASE DI UNA PREPARAZIONE SPECIFICA, NELLE ORE IN CLASSE COLLABORA CON L'INSEGNANTE CURRICOLARE E CON IL CONSIGLIO DI CLASSE AFFINCHÉ L'ITER FORMATIVO DELL'ALUNNO POSSA CONTINUARE ANCHE IN SUA ASSENZA.
- HA UNA FUNZIONE DI COORDINAMENTO DELLA RETE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE PER L'EFFETTIVO RAGGIUNGIMENTO DELL'INTEGRAZIONE.
AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO PREDISPONE, IN COLLABORAZIONE CON GLI INSEGNANTI DELLA CLASSE, UNA RELAZIONE FINALE CHE CONTIENE INDICAZIONI PRECISE SUGLI APPRENDIMENTI E SULLA CRESCITA DELL’ALUNNO DURANTE L’ANNO SCOLASTICO ED, EVENTUALMENTE, INDICAZIONI SU SUCCESSIVI INTERVENTI CHE SI RITENGONO NECESSARI
I gruppi per l’inclusione scolastica: GLIR, GIT, GLI, GLHO
Il decreto di revisione del D.Lgs. 66/2017, recante norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, riguarda anche i gruppi per l’inclusione, in particolare il GIT.
Gruppi per l’inclusione
I gruppi per l’inclusione scolastica sono:
- il GLIR, a livello regionale;
- il GIT, a livello di ambito territoriale provinciale, uno per ogni ambito di ciascuna provincia;
- il GLI, a livello di singola istituzione scolastica;
- i GLHO, a livello di singola istituzione scolastica.
GLIR
I gruppi di lavoro interistituzionali regionali (GLIR) sono istituiti presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale.
Il GLIR svolge i seguenti compiti:
- consulenza e proposta all’USR per la definizione, l’attuazione e la verifica degli accordi di programma, previsti dagli articoli 13, 39 e 40 della legge 104/92, integrati con le finalità indicate dalla 107/2015, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all’orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;
- supporto ai Gruppi per l’inclusione territoriale (GIT);
- supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale.
Il GLIR è presieduto dal dirigente preposto all’USR o da un suo delegato, mentre gli altri membri sono individuati tramite un apposito decreto del Miur che ne definisce anche l’articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata e l’assegnazione di altre funzioni per il supporto all’inclusione.
GIT
I gruppi per l’inclusione territoriale (GIT) sono istituiti a livello di ambito territoriale provinciale (uno per ATP) o a livello delle città metropolitane maggiori.
Il GIT:
- è composto da docenti esperti nell’ambito dell’inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative;
- è nominato con decreto del direttore generale dell’ufficio scolastico regionale;
- è coordinato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che lo presiede.
Per quanto riguarda i compiti, il GIT:
- conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all’USR relativa al fabbisogno delle misure di sostegno oppure esprime su tale richiesta un parere difforme;
- supporta le scuole:
– nella definizione dei PEI, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF
– nell’uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili, previsti nel Piano per l’Inclusione della singola istituzione scolastica
– nel potenziamento della corresponsabilità educativa e delle attività di didattica inclusiva
- svolge ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché di coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio. In tal caso, il GIT è integrato dalle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nell’inclusione scolastica e dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.
In seguito alle modifiche apportate, il GIT non ha più il compito di formulare all’USR la proposta delle risorse di sostegno didattico da assegnare a ciascuna scuola.
Le modalità di funzionamento del GIT, la sua composizione, gli ulteriori compiti attribuiti, le forme di monitoraggio del suo funzionamento, la sede, la durata e l’assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all’inclusione scolastica, sono definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica.
GLI
I gruppi di lavoro per l’inclusione (GLI) sono istituiti presso ciascuna istituzione scolastica.
Il GLI è composto da:
- docenti curricolari;
- docenti di sostegno;
- eventualmente da personale ATA;
- da specialisti della Azienda sanitaria locale.
Il Gruppo è nominato dal dirigente scolastico.
Il GLI ha il compito di:
- supportare il collegio docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione;
- supportare i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI.
Per la definizione e l’attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto di: studenti, genitori ed eventualmente della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell’ambito dell’inclusione scolastica.
Per la realizzazione del Piano di inclusione e del PEI, il GLI collabora con il GIT e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.
GLHO
I Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione dei singoli alunni con disabilità sono costituiti a livello di istituzione scolastica.
IL GLHO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione di:
- genitori dell’alunno o chi ne esercita la responsabilità genitoriale;
- figure professionali specifiche, interne ed esterne alla scuola che interagiscono con la classe;
e con il supporto di:
- unità di valutazione multidisciplinare
- un rappresentante designato dall’Ente Locale
All’interno del Gruppo di Lavoro Operativo, inoltre, è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con disabilità in età evolutiva, ai fini dell’inclusione scolastica, nel rispetto del principio di autodeterminazione.
Il GLHO, tenuto conto del profilo di funzionamento, ha i seguenti compiti:
- definizione del PEI;
- verifica del processo di inclusione;
- quantificazione delle ore di sostegno;
- quantificazione delle altre misure di sostegno.
Dall’attivazione dei Gruppi di lavoro operativo non devono derivare, anche in maniera indiretta, maggiori oneri di personale.
PI e PAI
La Costituzione e le leggi della Repubblica tutelano il diritto allo studio di tutti i bambini e ragazzi, senza alcuna eccezione e che non sono previsti casi di discriminazioni, esclusioni e marginalizzazioni praticati dalle scuole pubbliche italiane. Tale affermazione è espressa compiutamente all’art. 24 della Convenzione sui Diritti del Disabili del 2006, che è stata ratificata dall’Italia nel 2009 e che è utile ricordare qui: “Gli Stati riconoscono il diritto all’istruzione delle persone con disabilità. Allo scopo di realizzare tale diritto senza discriminazioni e su base di pari opportunità, gli Stati Parti garantiscono un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita”.
Il Piano per l’inclusione (PI)
Il Piano per l’inclusione (PI) affonda le sue radici nel Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96 che contiene “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107».
Il decreto Inclusione (decreto legislativo n. 96 del 7 agosto 2019 recante Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della Legge 13 luglio 2015, n. 107») è entrato in vigore il 12 settembre 2019.
Ai fini della programmazione di un percorso formativo ed educativo e della progettazione, il decreto n. 66/2017 (art.8) prevede che ciascuna scuola predisponga il PI (Piano per l’Inclusione), ossia il principale documento programmatico in materia, con il quale sono definite le modalità per l’utilizzo delle risorse e gli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica. Analizzare il contesto ove si opera permette la progettazione di percorsi e di azioni educative attente al singolo e, valorizzandone attitudini e stili cognitivi, l’aumento del capitale umano, sociale e culturale individuale e collettivo. Con il D.Lgs. n. 66/2017 trovano riconoscimento legislativo le anticipazioni contenute nella C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 avente ad oggetto “Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, la quale introduceva nelle scuole le categorie dell’inclusività, invitando i collegi dei docenti alla costruzione del Piano annuale per l’inclusività.
La legge 13 luglio 2015, n. 107
La legge 13 luglio 2015, n. 107 ha previsto un riordino e una semplificazione della normativa esistente, servendosi del dispositivo dell’art. 15 del C.C., ovvero “Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore”. Ciò si base sul principio giuridico del “lex posterior derogat legi priori” quale criterio di risoluzione delle antinomie che possono eventualmente verificarsi tra disposizioni normative successive.
L’articolo 1, comma 180 prevede che il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge.
Il comma 181 dello stesso articolo prevede che i decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché, nel caso che ci riguarda, del seguente principio “c) promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione” attraverso:
1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l’istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;
2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l’intero ordine o grado di istruzione;
3) l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;
4) la previsione di indicatori per l’autovalutazione e la valutazione dell’inclusione scolastica;
5) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l’integrazione e l’inclusione o agli incontri informali;
6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all’inclusione;
7) la previsione dell’obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico‐didattici e organizzativi dell’integrazione scolastica;
8) la previsione dell’obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull’assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo‐relazionali relativi al processo di integrazione scolastica;
9) la previsione della garanzia dell’istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
PI, Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e Decreto Legislativo 7 agosto 2019, N. 96
Il Decreto Legislativo 7 agosto 2019, N. 96 fonda le su radici sulla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», e in particolare l’articolo 1, commi 180, 181, lettera c), 182 e 184; e sul decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107».
L’articolo 8 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 ha introdotto all’articolo 8 il Piano per l’inclusione affermando al comma 1 che “Ciascuna istituzione scolastica, nell’ambito della definizione del Piano triennale dell’offerta formativa, predispone il Piano per l’inclusione che definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica”; e al comma 2 che “Il Piano per l’inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili”. sottolineiamo che il fatto che sia inserito nel PTOF non significa che non segua lo sviluppo annuale della scuola, considerato che il PTOF è aggiornato annualmente (docenti, orario, vincoli, potenziamento, progetti, inclusione, etc). La stessa legge prevede, all’articolo 9 (ai commi 8 e 9), che il GLI ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI; e che in sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell’inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.
Assegnazione delle risorse per il sostegno didattico
L’articolo 10 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 prevede che sia il dirigente scolastico, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, a proporre al GIT la quantificazione dell’organico relativo ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell’infanzia; e che sia il GIT, in qualità di organo tecnico, a verificare la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e formula una proposta all’USR, proprio sulla base del Piano per l’inclusione, dei Profili di funzionamento, dei Piani educativi individualizzati, dei Progetti individuali ove esistenti, trasmessi dai singoli dirigenti scolastici.
Continuità del progetto educativo e didattico
L’articolo 14 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 prevede che la continuità educativa e didattica per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti con disabilità certificata è garantita dal personale della scuola, dal Piano per l’inclusione e dal PEI. Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del Piano annuale di inclusione, il dirigente scolastico propone ai docenti dell’organico dell’autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015, n. 107.
Valutazione della qualità dell’inclusione scolastica
L’articolo 4 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 prevede che la valutazione della qualità dell’inclusione scolastica è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.
L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), in fase di predisposizione dei protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento dei rapporti di autovalutazione, sentito l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica di cui all’articolo 15 del presente decreto, definisce gli indicatori per la valutazione della qualità dell’inclusione scolastica sulla base dei seguenti criteri:
a) livello di inclusività del Piano triennale dell’offerta formativa come concretizzato nel Piano per l’inclusione scolastica;
b) realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti;
c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell’elaborazione del Piano per l’inclusione e nell’attuazione dei processi di inclusione.
PAI nel POF: Direttiva sui BES del 27/12/12 e dalla circolare ministeriale del 6/03/13
Il PAI (erroneamente a come sostengono alcuni) era inserito nel Piano dell’Offerta Formativa, è stato introdotto nell’ordinamento scolastico italiano dalla direttiva sui BES del 27/12/12 e dalla circolare ministeriale del 6/03/13 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica – Indicazioni operative”. Si tratta di un documento che “fotografa” lo stato dei bisogni educativi /formativi della scuola e le azioni che si intende attivare per fornire delle risposte adeguate.
Circolare 27 giugno 2013 numero 1551
La circolare 1551 del 2013 evidenzia che scopo del Piano annuale per l’Inclusività (P.A.I.) è fornire un elemento di riflessione nella predisposizione del POF (declinazione annuale del PTOF), di cui il P.A.I. è parte integrante. Il P.A.I. è stato inteso come uno strumento che possa contribuire ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi, per creare un contesto educante dove realizzare concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno”. Esso è prima di tutto un atto interno della scuola autonoma, finalizzato all’auto-conoscenza e alla pianificazione, da sviluppare in un processo responsabile e attivo di crescita e partecipazione. In questa ottica di sviluppo e monitoraggio delle capacità inclusive della scuola – nel rispetto delle prerogative dell’autonomia scolastica – il P.A.I. non va dunque interpretato come un “piano formativo per gli alunni con bisogni educativi speciali”, ad integrazione del P.O.F. Il P.A.I. non è quindi un “documento” per chi ha bisogni educativi speciali, ma è lo strumento per una progettazione della propria offerta formativa in senso inclusivo, è lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni, le linee guida per un concreto impegno programmatico per l’inclusione, basato su una attenta lettura del grado di inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso della trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti dell’insegnamento curricolare, della gestione delle classi, dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie.
Le didattiche inclusive
La circolare 1551 del 2013 va ancora oltre e specifica che tali complessi e delicati passaggi richiedono un percorso partecipato e condiviso da parte di tutte le componenti della comunità educante, facilitando processi di riflessione e approfondimento, dando modo e tempo per approfondire i temi delle didattiche inclusive, della gestione della classe, dei percorsi individualizzati, nella prospettiva di un miglioramento della qualità dell’integrazione scolastica, il cui modello – è bene ricordarlo – è assunto a punto di riferimento per le politiche inclusive in Europa e non solo.
Circolare 22 novembre 2013. n. 2563
La Circolare 22 novembre 2013. n. 2563 del Ministero dell’Istruzione sottolinea che il Piano annuale per l’inclusività deve essere inteso come un momento di riflessione di tutta la comunità educante per realizzare la cultura dell’inclusione, lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni, quale integrazione del Piano dell’offerta formativa, di cui è parte sostanziale (nota prot. 1551 del 27 giugno 2013). Scopo del piano è anche quello di far emergere criticità e punti di forza, rilevando le tipologie dei diversi bisogni educativi speciali e le risorse impiegabili, l’insieme delle difficoltà e dei disturbi riscontrati, dando consapevolezza alla comunità scolastica – in forma di quadro sintetico – di quanto sia consistente e variegato lo spettro delle criticità all’interno della scuola. Tale rilevazione sarà utile per orientare l’azione dell’Amministrazione a favore delle scuole che presentino particolari situazioni di complessità e difficoltà. Un corretto approccio, pertanto, si salda con quanto deliberato in termini generali nel Piano dell’offerta formativa rispetto alle tematiche dell’inclusione e del riconoscimento delle diversità, alla valorizzazione di ogni individuo nella comunità educante, alla capacità della scuola stessa di “individuare” soluzioni adeguate ai diversi problemi.
Valutazione
Per gli alunni disabili la valutazione viene espressa tenendo come riferimento il Piano Educativo Individualizzato, nel quale sono evidenziati i criteri didattici seguiti per le varie discipline, nonché le attività integrative e di sostegno svolte, anche in sostituzione dei contenuti previsti per tutte o per alcune delle discipline medesime. I consigli d’interclasse possono adottare modelli di valutazione/certificazione diversi per alunni in situazioni di disabilità molto gravi. Per gli alunni che abbiano una diagnosi specialistica di Disturbo specifico di apprendimento (DSA), la valutazione terrà conto delle misure dispensative e/o compensative adottate, le quali devono risultare esplicitate nel Piano didattico personalizzato (PDP). Per gli alunni di lingua nativa non italiana la valutazione terrà conto delle misure di accompagnamento predisposte e attuate nel corso dell’anno. Per gli alunni con B.E.S., per i quali il team/cdc abbia predisposto un PDP la valutazione terrà conto dei riferimenti esplicitati nel suddetto Piano.
Le nuove modalità di valutazione della scuola primaria (OM. 172/20) prevedono che la valutazione venga riferita al PEI e sono pertanto proprio gli obiettivi didattici e disciplinari indicati nella sezione 8 del modello PEI – in particolare al punto 8.3 sulla progettazione disciplinare – che andranno riportati nella scheda, selezionando eventualmente i più significativi o riorganizzandoli, se ritenuto necessario. La scheda di valutazione è un documento – va sottolineato – che riguarda istituzione scolastica e famiglia; ed è un documento che, per essere utile, deve rappresentare la situazione reale.
La normativa vigente
- R.D. n. 653/1925, richiamato dal D. Lgs 1 dicembre 2009, n. 179 (collegialità nell’attribuzione dei voti in sede di scrutinio)
- D. Lgs n. 297 del 16 aprile 1994 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione)
- D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 (Regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche)
- D. Lgs n. 59 del 19 febbraio 2004 (Norme generali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione) -artt. 8, 10, 11 e 14;
- D.M. 31 luglio 2007 (Indicazioni per il curricolo) e successive modifiche e integrazioni
- DPR n. 89 del 20/3/2009
- DPR n. 122 del 22/6/2009 (Regolamento sulla valutazione)
- Atto d’Indirizzo del 08.09.2009 DM 27/01/2010 (certificazione dei saperi)
- L. n. 104 del 5 febbraio 1992, art. 16 (Valutazione degli alunni disabili)
- Legge del 08.10.2010 n°170, in vigore dallo 02.11.2010 riguardante il riconoscimento dei disturbi di apprendimento D.S.A.
- D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011; C.M. n. 20 del 04/03/2011 (Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado, artt. 2 e 14 D.P.R. 122/2009)
- C.M. n. 46 del 26/05/2011 (Valutazione degli alunni ed esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (a. s. 2010/11)
- C.M. n. 48 del 31/05/2012 (Valutazione degli alunni ed esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (a. s. 2011/12)
- C.M. n. 8 del 6/3/2013 (Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative)
- Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti)
- D. Lgs n. 62 del 13/04/2017 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato)
- D.M. n. 741 del 03/10/2017 (Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione) D.L. 22/2020, articolo 1, comma 2-bis Nota ministeriale n. 1515 del 01/09/20
- Ordinanza Ministeriale del M.I. n 172 del 04-12-2020
- Linee Guida emanate dal ministero dell’istruzione di cui all’Allegato A della citata circolare.
L’articolo 4 dell’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020
L’articolo 4 dell’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020, contenente “Valutazione degli apprendimenti degli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento” prevede al comma 1 che “La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66” e al comma 2 che “la valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170”.
La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata (PEI)
La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata (PEI) è espressa con giudizi descrittivi coerenti con il piano educativo individualizzato predisposto dai docenti contitolari della classe secondo le modalità previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (PdP)
La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (PdP) tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.
Analogamente, nel caso di alunni che presentano sia bisogni educativi speciali (BES) sia non Italofoni, i livelli di apprendimento delle discipline si adattano agli obiettivi della progettazione specifica, elaborata con il piano didattico personalizzato (PdP).
Le linee guida
Le “Linee guida – La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria”, non chiariscono nulla su modalità e tempistica e neppure se il documento di valutazione debba contenere i riferimenti gli “obiettivi oggetto di valutazione del periodo didattico”, il “livello raggiunto” e la “definizione del livello”. Esse si limitano a riproporre quanto già indicato nell’Ordinanza Ministeriale. A pagina 6 recita “Come previsto dall’ordinanza, la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è espressa con giudizi descrittivi coerenti con il piano educativo individualizzato predisposto dai docenti contitolari della classe secondo le modalità previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Nel caso di alunni che presentano bisogni educativi speciali (BES), i livelli di apprendimento delle discipline si adattano agli obiettivi della progettazione specifica, elaborata con il piano didattico personalizzato”. Non è comunque vera la circostanza che il “piano educativo individualizzato” sia “predisposto dai docenti contitolari”. Il PEI è elaborato e approvato dal GLO, non dai soli docenti (DL 62/17 art. 7 c. 2/a).
Le novità delle “Linee Guida” rispetto all’Ordinanza Ministeriale
Le Linee Guida introducono un chiaro riferimento agli alunni con bisogni educativi speciali: «Analogamente, nel caso di alunni che presentano bisogni educativi speciali (BES), i livelli di apprendimento delle discipline si adattano agli obiettivi della progettazione specifica, elaborata con il piano didattico personalizzato».
La definizione dei livelli di apprendimento
La definizione dei livelli di apprendimento rientra nei criteri di valutazione che in base al DL 66/17 art. 2 c. 2/d vanno personalizzati nel PEI. Le quattro dimensioni dei livelli descritte a pag. 4 delle Linee Guida (autonomia, tipologia della situazione, risorse mobilitate e continuità) possono essere prese in considerazione in modo diverso, in base all’effettiva situazione e ai bisogni, e anche l’applicazione dei quattro indicatori dei livelli di apprendimento (avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione) può essere diversa rispetto alla classe.
L’articolo 8 Decreto Interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020 che prevede l’adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida fissa elementi relativi all’”Osservazione e progettazione degli interventi” affermando che a”l fine di individuare i punti di forza sui quali costruire gli interventi educativi e didattici, la progettazione è preceduta da attività di osservazione sistematica sull’alunno. L’osservazione e la conseguente elaborazione degli interventi per l’alunno tengono conto e si articolano nelle seguenti dimensioni:
- relazione, interazione e socializzazione;
- comunicazione e linguaggio;
- autonomia e orientamento;
- cognitiva, neuropsicologica e dell’apprendimento.
Per ciascuna delle dimensioni occorre individuare obiettivi ed esiti attesi, nonché interventi didattici e metodologici, articolati in attività, strategie e strumenti”, avendo cura di attenzionare le modalità di verifica.
Inserimento in itinere di un giudizio descrittivo, per disciplina, per alunni con PEI
La valutazione per gli alunni con disabilità è effettuata anche con ‘O.M. n. 172 del 4 dicembre 2020, contenente “Valutazione degli apprendimenti degli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento”, tenendo conto del PEI con riferimento al comportamento, agli obiettivi minimi fissati per le discipline e alle attività svolte. I Criteri per la valutazione del rendimento per alunni con PEI sono collegati sia al raggiungimento degli obiettivi prefissati nello stesso PEI, in base al piano delle funzionalità, sia alla capacità e al grado di partecipazione alla vita scolastica. Comportamento, religione e materia alternativa, vanno caricati, invece, sul tabellone. Sul tabellone non vanno importati i voti.
Gli obiettivi del PEI
La valutazione degli alunni con disabilità certificata dovrà, in maniera incontrovertibile, essere correlata agli obiettivi individuati nel Piano educativo individualizzato (PEI), e, parimenti, la valutazione degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento dovrà considerare debitamente il Piano didattico personalizzato (PDP).
Il Decreto Interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020 e la valutazione nella Primaria
Il Decreto Interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020 che prevede l’adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché della modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità va a puntellare la scelta operata dall’Ordinanza Ministeriale che introduce la nuova valutazione alla Primaria.
La progettazione disciplinare, il PEI e la valutazione
Con riguardo alla progettazione disciplinare, l’articolo 10 ribadisce l’importanza di una attenzione costante al curriculo dell’alunno, specificando che:
- se l’alunno con disabilità segue la progettazione didattica della classe, nel qual caso si applicano gli stessi criteri di valutazione;
- se rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento e ai criteri di valutazione e, in tal caso, se l’alunno con disabilità è valutato con verifiche identiche o equipollenti;
- se l’alunno con disabilità segue un percorso didattico differenziato, essendo iscritto alla scuola secondaria di secondo grado, con verifiche non equipollenti;
- se l’alunno con disabilità è esonerato da alcune discipline di studio.
Il percorso didattico e la valutazione
Nel PEI è indicato il tipo di percorso didattico seguito dallo studente, specificando se si tratta di percorso ordinario, personalizzato (con prove equipollenti) o differenziato che non è possibile non tenere conto proprio nel momento più importante, ovvero la valutazione. Infatti, specifica l'articolo 10, che nel PEI sono altresì indicati i criteri di valutazione del comportamento, ossia se il comportamento è valutato in base agli stessi criteri adottati per la classe ovvero se è valutato in base a criteri personalizzati, finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi. La valutazione degli apprendimenti è di esclusiva competenza dei docenti del team dei docenti nella scuola primaria. Come detto, dunque, per quelle discipline per le quali sono stati indicati nel PEI obiettivi specifici di apprendimento, vanno predisposte valutazione specifiche da indicare nell’apposito riquadro previsto per ogni disciplina. Le eventuali altre discipline o educazioni seguono percorsi analoghi agli altri alunni della stessa classe.
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